Lo Statuto

Art. 1 COSTITUZIONE
In data 5 gennaio 2005 è stata costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del C.C., un’Associazione Sportiva dilettantistica denominata “SENIOR GOLF LAZIO” (in seguito Associazione) retta dal presente statuto, nonché dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 –  PRINCIPI FONDAMENTALI
L’Associazione associa persone che compiano nell’anno solare i 50 (cinquanta) anni sia se uomo che donna (d’ora in avanti definiti SENIORES), che siano interessati ad apprendere e praticare il gioco del golf.

L’Associazione è aggregata alla FEDERAZIONE ITALIANA GOLF (in seguito F.I.G.) di cui accetta e s’impegna a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare,

e si impegna a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo della aggregazione fissate dal Consiglio Federale.

Lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione sono ispirati al principio democratico di partecipazione con pari opportunità di chiunque presenti le caratteristiche necessarie per associarsi  e che sia tesserato alla F.I.G.

L’Associazione è apartitica ed apolitica e non ha finalità di lucro, ma l’obbligo di essere autosufficiente

Art. 3 – SCOPO
Scopo dell’Associazione è:

– la promozione e  la diffusione del gioco del golf;

– l’organizzazione di attività tendenti a formare ed agevolare l’inserimento di nuovi golfisti;

– l’organizzazione di gare amatoriali e di manifestazioni socio culturali, di gare agonistiche ed in   genere ogni attività volta all’incremento ed allo sviluppo del gioco del golf dilettantistico;

–  l’organizzazioni di viaggi prevalentemente per lo sviluppo del golf L’Associazione promuoverà qualsiasi iniziativa, rivolta alla diffusione tra i seniores del gioco del golf, inteso anche come evento socializzante, e con lo scopo di favorire i contatti e gli scambi di cooperazione sia con la FIG sia con altre Associazioni di categoria, anche formate da non seniores.

Art. 4 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Assemblea dei soci può, in ogni tempo, deliberare lo scioglimento dell’Associazione, fissando le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale, secondo le norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del presente Statuto.

Art. 5 – SEDE
L’Associazione ha la sede in Roma, Via del Serafico 134.

Art. 6 – SOCI
Possono appartenere all’Associazione, golfisti dilettanti, con cittadinanza italiana o straniera, che rivestano la qualifica di dilettante secondo le norme F.I.G., purché tesserati alla F.I.G., residenti nel Lazio e nelle regioni confinanti, Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Toscana ed Umbria, oppure iscritti a Golf Club delle medesime regioni, i quali compiano entro l’anno solare il 50* anno di età .

I soci si distinguono in Effettivi,  Onorari, Aggregati e Sostenitori

a)- Sono Soci Effettivi, ( ordinari e sostenitori) coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di far parte dell’Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite. I Soci Effettivi hanno tutti i diritti e doveri che loro competono per l’appartenenza

 all’Associazione. Essi hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

b)- Sono Soci Onorari, coloro che, per particolari ragioni, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo. Essi non pagano la quota annuale. Non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. La loro associazione ha la durata del Consiglio che li ha nominati.

c) Sono Soci Aggregati, soci di altre Associazioni gemellate con la Senior Golf Lazio che desiderano partecipare a gare singole o tornei organizzati da Senior Golf Lazio.  La condizione di Socio aggregato  da diritto alle agevolazioni di cui usufruiscono i Soci effettivi ma non da diritto al voto.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

I dipendenti dell’Associazione non possono essere Soci della medesima,  così come coloro che non rivestano la qualifica di dilettante secondo le norme F.I.G.

Condizione indispensabile per essere socio dell’Associazione è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Il domicilio dei Soci viene eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione od in quello risultante da successive comunicazioni scritte pervenute al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – AMMISSIONE
Chi desidera essere ammesso tra i Soci Effettivi deve farne richiesta al Consiglio Direttivo della Associazione, anche tramite il Circolo dove sono tesserati alla FIG.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione deciderà sulla ammissione dell’aspirante socio, che si intenderà automaticamente accettata, se entro 30 (trenta) giorni non riceverà dal Consiglio Direttivo comunicazione scritta, senza obbligo di motivazione, di eventuale non approvata ammissione all’Associazione.

Art. 8 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI  SOCIO
Salvo che per i Soci Onorari, la qualità di Socio Effettivo:

a)- cessa per volontarie dimissioni, da inviare al Consiglio Direttivo per raccomandata non oltre il 31 dicembre di ciascun anno,

b)- viene sospesa per morosità, ove la quota annuale non sia versata entro il 30 aprile di ciascun anno e viene riattribuita al momento in cui il socio, versando quanto dovuto, regolarizzi la sua posizione entro il termine massimo del 31 gennaio dell’anno successivo a quello del mancato versamento,

c)- cessa per morosità, qualora la posizione non venga regolarizzata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello del mancato versamento

d)- cessa per radiazione, che dovrà essere deliberata dagli Organi Disciplinari su denuncia del Consiglio Direttivo per motivi di particolare gravità

e)- cessa nel caso in cui il Socio non sia più tesserato FIG.

Art. 9 – QUOTE SOCIALI
I Soci Effettivi sono tenuti a corrispondere all’Associazione la quota sociale, che è approvata dall’Assemblea   su  proposta del Consiglio Direttivo e non può essere trasferita a terzi.

La quota sociale deve essere pagata anticipatamente in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno; il Socio che non vi provveda sarà considerato moroso.

I Soci Effettivi contraggono impegno annuale per l’anno sociale che coincide con quello solare.

Il Presidente Onorario, i Consiglieri Onorari ed i Soci Onorari e Federati non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Quando non siano notificate dimissioni volontarie a norma dell’art. 9 punto a., l’impegno al pagamento della quota sociale si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito.

Il Socio che si trovi nelle condizioni di cui al punto b. dell’articolo 9 e fino al momento in cui la situazione non è regolarizzata perde la facoltà di esercitare i diritti spettantigli come tale.

Art. 10  – PATRIMONIO
L’Associazione potrà disporre dei proventi derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote associative nonché di eventuali contributi, elargizioni ed assegnazioni da parte di privati, società, Enti, Associazioni e Amministrazioni pubbliche, nelle forme prescritte dalla legge, a condizione che siano finalizzate allo sviluppo ed alla promozione del gioco del golf.

L’Associazione non potrà distribuire nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché profitti, riserve o capitali, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione, fatta salva la costituzione di un fondo di garanzia per la copertura di spese correnti d’esercizio, dovranno essere utilizzati per la realizzazione di attività di promozione a favore del golf e/o di iniziative a favore dei soci.

Art. 11 – ORGANI SOCIALI
– ORGANI CENTRALI

v             L’Assemblea dei Soci

v             il Consiglio Direttivo

v             il Presidente

v             il Comitato di Presidenza

v             il Collegio dei Revisori dei Conti

v             Giudice di I^ Istanza e supplente

v             Giudice di II^ Istanza e supplente

v             i Rappresentanti di Circolo

Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea può essere convocata in forma Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, non oltre il termine ultimo previsto dalla legge per l’approvazione dei bilanci.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria possono essere convocate anche su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci.

La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata mediante lettera semplice e/o con comunicazione telefonica, posta elettronica, messaggio SMS  che verrà inviata direttamente ai Soci Seniores di ogni Circolo, presso il loro Circolo, anche per tramite dei Rappresentanti di Circolo e formalmente con inserimento dell’avviso nel sito INTERNET dell’Associazione. La convocazione dovrà essere fatta almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, nonché l’indicazione della data, del luogo e dell’ora dell’Assemblea.

L’avviso di convocazione verrà affisso, sotto la responsabilità del Rappresentante di Circolo, alla bacheca del rispettivo Circolo di appartenenza. La documentazione relativa all’ordine del giorno sarà tenuta, a cura del Rappresentante di Circolo, a disposizione del Socio che ne faccia richiesta.

Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare, per delega scritta non più di altri 3 Soci.

Art. 13 – COMPITI DELLA ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria:

a)- elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo (8 Consiglieri), i componenti del Collegio dei Revisori (3 Revisori), il giudice di I^ Istanza, il Giudice di II^ Istanza ed i rispettivi Supplenti. Potrà anche eleggere un Presidente Onorario;

b)- determina l’ammontare della quota sociale;

c)- approva il bilancio preventivo di esercizio per l’anno in corso redatto dal Consiglio Direttivo

d)- approva il bilancio consuntivo di esercizio coincidente con l’anno solare, presentato dal Consiglio Direttivo;

e)- delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita della Associazione.

L’Assemblea Straordinaria:

a) –   delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;

b) – delibera sulla possibilità di decadenza dalla carica del Presidente e/o di componenti del Consiglio Direttivo in caso di inadempienze gravi e comprovate agli obblighi derivanti dalla carica;

c)- delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulle conseguenti modalità della liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

E’ fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avnzi di gestione, nopnché fondi, riserve o capitale.

Art. 14 – COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono validamente approvate, sia in prima che in seconda convocazione, quando abbiano riportato il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto presenti.

In occasione dell’Assemblea convocata per procedere alle nomine di cui all’art. 13 punto a) del presente Statuto, i Soci potranno esprimere il proprio voto sia direttamente che per delega.

Tutti gli Organi Sociali saranno validamente costituiti dai candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria, salvo nei casi previsti agli Art. 27 e 28 del presente Statuto, sono validamente approvate quando abbiano riportato il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto presenti.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, salvo diverso avviso della Assemblea.

Il Presidente nominerà un segretario, anche non Socio, e almeno due scrutatori, scegliendoli fra i presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere regolare verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Le votazioni si fanno per alzata di mano od a scrutinio segreto, se questo è richiesto da almeno un quinto dei Soci presenti.

La nomina alle cariche sociali deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 15 – CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Possono esservi eletti i soci in possesso dei seguenti requisiti:

– non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

– non essere stati assoggettati da parte del CONI o della FIG o degli organi di disciplina della Associazione, a squalifiche per periodi superiori ad un anno;

– essere tesserati della FIG;

– avere una condotta irreprensibile sul piano morale, civile e sportivo.

Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e da cinque a tredici Consiglieri, scelti fra i Soci Effettivi.

Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati per il quadriennio olimpico, con gli stessi tempi previsti dallo statuto FIG per la durata in carica del Presidente e del Consiglio Federale F.I.G.,  fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

I Consiglieri vengono nominati dall’Assemblea e scelti dall’elenco dei Soci che si saranno candidati, la meta dei posti in Consiglio verranno destinati ai Rappresentanti di Circolo.

Le candidature dovranno essere indirizzate al Presidente in carica e depositate o inviate alla sede dell’Associazione fino a 30 giorni prima dell’Assemblea Ordinaria convocata per il rinnovo degli Organi Sociali. I candidati, entro il termine sopra indicato, dovranno depositare una dichiarazione con la quale accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità.

Verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo  provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto e così di seguito, anche prendendoli dall’esterno.  Qualora , per qualsiasi motivo, venisse a mancare definitivamente il Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare uno dei Consiglieri. Tale o tali cooptazioni saranno sottoposte a ratifica nella prima Assemblea utile.

I consiglieri così eletti decadranno con quelli in carica.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri si intenderà dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea per l’elezione dei nuovi Consiglieri e del Presidente dovrà essere convocata entro 90 giorni dalla decadenza del Consiglio uscente.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di nominare, su proposta del Presidente, 2 (due) Vice Presidenti, un Tesoriereed eventualmente uno o più Consiglieri delegati  Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà nominare 1 o più Consiglieri Onorari che decadranno alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Essi non hanno diritto di voto. Al termine del mandato, manterranno la qualifica di Socio Onorario a vita.

Art. 17 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente ovvero, nel caso di assenza od impedimento di quest’ultimo, del Vice-presidente vicario.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno tre consiglieri.

La convocazione deve essere diramata con avviso scritto, che specifichi l’ordine del giorno, inviato a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inviata per telefax, messaggio SMS o posta elettronica con 48 ore di preavviso.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei consiglieri presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario; verbale che, approvato dai presenti, deve essere trascritto su apposito registro.

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, decade dalla carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto il Presidente Onorario ed i Consiglieri Onorari e persona designata delle Associazioni federate.

Su invito del Presidente o su richiesta dei consiglieri che hanno richiesto la convocazione, possono partecipare alla riunione persone la cui partecipazione sia ritenuta utile ai fini della trattazione di uno o più argomenti specifici all’OdG.

Art. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per indirizzare, organizzare e gestire l’attività dell’Associazione; a tal fine ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento degli scopi sociali definiti dall’art. 2, esclusi quelli che il presente Statuto riserva all’Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

a)- provvede al normale andamento della Associazione, alla corretta gestione del suo patrimonio ed alla sua amministrazione;

b)- conviene, stipula, risolve, modifica accordi, scambi di cooperazione e contratti di gestione, di locazione di terreni e di edifici, di locazione e di compravendita di macchine, contratti di fornitura e di appalti, permute e conti correnti bancari ed infine ogni e qualsiasi contratto che ritiene utile per conseguire gli scopi sociali;

c)- provvede all’assunzione di personale, fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi;

d)- provvede alla compilazione delle norme del funzionamento dei servizi della Associazione e dei Regolamenti;

e)- provvede a deferire al Giudice di prima istanza i Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello Statuto, dei Regolamenti Interni o che, con la loro condotta, determinassero disturbo al buon andamento dell’Associazione e, su richiesta di tale collegio, adotta i necessari provvedimenti;

f)- compila il bilancio consuntivo di fine esercizio e quello preventivo per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;

g)- nomina la Commissione Sportiva di cui al successivo art. 23

h)- nomina eventuali collaboratori che ritenga utili per il corretto svolgimento delle attività dell’Associazione.

In riferimento a quanto sopra, il Consiglio Direttivo può emanare e modificare regolamenti, nominare commissioni e delegare i suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidente, al Tesoriere o ad altri membri del Consiglio, eccezion fatta per le materie di cui alle precedenti lettere e), f), g), h).

Art. 19 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, CONSIGLIERI DELEGATI
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma sociale.

I Vice PresidentI sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza od impedimento coi medesimi poteri attribuiti allo stesso, gli eventuali Consiglieri delegati, a cui sono state date deleghe specifiche, sostituiscono il Presidente in quelle mansioni che siano state loro espressamente delegate e nel rispetto dei poteri loro conferiti.

Art. 20 – COMITATO DI PRESIDENZA
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato di Presidenza, costituito dal Presidente e da non meno di tre consiglieri. La nomina del Consiglio di Presidenza dovrà essere ratificata dalla prima successiva Assemblea.

Il Comitato di Presidenza, in caso di particolare urgenza, può deliberare, a maggioranza dei componenti, provvedimenti immediati, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima successiva riunione.

Art. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri Effettivi e due Supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall’Assemblea Ordinaria con mandato di quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio di carica; è rieleggibile.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell’ambito delle attività dell’Associazione.

Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dall’elezione, il Consiglio dei Revisori procederà alla nomina del suo Presidente

I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige per l’Assemblea Ordinaria una relazione annuale scritta sul bilancio d’esercizio coincidente con l’anno solare sottoposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione, per qualunque causa, di un Revisore, subentra il Supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere all’elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

Art. 22 – ORGANI DI GIUSTIZIA
Vengono nominati dall’Assemblea dei Soci unitamente ai rispettivi Supplenti; durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Essi sono:

a)- Giudice di I^ Istanza:

– giudica i casi dei Soci che si rendessero inadempienti alle norme di Statuto e Regolamenti o che per la loro condotta determinassero disturbo e/o nocumento al buon andamento dell’Associazione.

Inoltre, fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all’art. 78 dello Statuto FIG, giudica, con determinazione inappellabile ai sensi e nei limiti dell’art. 79 Statuto FIG, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e fra i soci e l’Associazione.

Il Giudice di I^ Istanza procede su formale richiesta del Consiglio Direttivo; dovrà sentire anche l’interessato con le più ampie garanzie di difesa.

In caso di impedimento temporaneo gli subentra il relativo Giudice di I^ Istanza Supplente.

b)- Giudice di II^ Istanza:

– giudica in secondo grado ed in via definitiva sul ricorso della parte interessata o del Presidente della Associazione o del Vice Presidente o del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento temporaneo gli subentra il relativo Giudice di II^ Istanza Supplente.

Le cariche di Giudice sia di I^ che di II^ istanza sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

Le decisioni degli Organi di Giustizia hanno efficacia interna alla Associazione.

I casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva di rilevanza federale, sono di esclusiva competenza degli organi di giustizia della F.I.G., alla quale la Associazione riconosce esclusiva giurisdizione ispettiva e disciplinare.

Art. 23 – COMMISSIONE SPORTIVA
Il Consiglio Direttivo nominerà una Commissione Sportiva, composta da tre a cinque membri aventi comprovate esperienze in attività agonistiche e comprovate conoscenze in materia di normative nonché significative esperienze nella gestione sportiva di gare e campionati.

I componenti della Commissione Sportiva verranno scelti tra i Soci Effettivi e rimarranno in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati; i componenti della Commissione Sportiva potranno essere rinominati per più esercizi.

Alla Commissione Sportiva è affidato l’incarico di organizzare:

– le attività necessarie per la formazione e l’inserimento di nuovi soci nel golf

– l’attività sportivo/agonistica dell’Associazione

– le attività di supervisione e di controllo che le manifestazioni agonistiche si svolgano nel rispetto di quanto previsto dalle normative FIG  per il gioco del golf.

Nella sua prima riunione, la Commissione Sportiva nomina il proprio Presidente.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del sostituto.

Art. 24 – COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA
La Commissione Sportiva:

a)- sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo anno per anno il programma operativo ed il calendario gare della Associazione;

b)- provvede alla formazione delle squadre rappresentative della Associazione, da formarsi attraverso gare di selezione;

c)- controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;

d)- vigila sul regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva;

e)- provvede alla realizzazione delle attività di formazione tecnico/agonistica e normativa per i propri associati sia esperti che neofiti

La Commissione sportiva potrà avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui ai punti d) ed e), della collaborazione, anche saltuaria ed occasionale, di altri soci scelti per particolare competenza specifica, oppure avvalersi anche di organismi specifici della FIG.

Art. 25 – NORME COMUNI PER I RAPPRESENTANTI DI CIRCOLO, RAPPRESENTANTI ZONALI E RELATIVE ELEZIONI
I Rappresentanti di Circolo dovranno essere eletti dagli iscritti all’Associazione di ogni Circolo, previa convocazione di apposita Assemblea; la scelta dei candidati dovrà avvenire tra soci seniores che abbiano il gradimento del Consiglio Direttivo del Circolo stesso.

Rimangono in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo, di cui all’art. 16 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, al fine di incrementare la presenza dell ‘Associazione, potrà istituire la figura di Rappresentante Zonale per quelle zone:

– in cui ritenga difficile assicurare, sia per elevato numero di iscritti che per distanza dalla sede, una presenza assidua dell’Associazione stessa oppure

– nel caso in cui ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei circoli della zona interessata.

I Rappresentanti Zonali verranno eletti dai Rappresentanti di Circolo della zona in cui opereranno e saranno incaricati di

– coordinare le attività decise dal Consiglio Direttivo nella zona di competenza

– collaborare con gli Organi dell’Associazione ai fini dell’espletamento dei loro compiti ed incarichi.

I Rappresentanti di Circolo e i Rappresentanti Zonali decadono automaticamente dalle loro cariche con la scadenza, anche se anticipata, del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – COMPITI E FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DI CIRCOLO
Il Rappresentante di Circolo rappresenta l’Associazione all’interno del proprio Circolo di appartenenza. Quale rappresentante dei soci dell’Associazione del proprio Circolo, egli promuove l’Associazione al suo interno, raccoglie e definisce le esigenze ed i problemi connessi all’esercizio dell’attività sportiva ed organizzativa all’interno del proprio Circolo, fornendone le risultanze al Consiglio  Direttivo.

Alla scadenza del suo mandato, il Rappresentante di Circolo ha inoltre il compito di indire l’Assemblea per le elezioni del nuovo Rappresentante di Circolo.

In occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, i Rappresentanti di circolo dovranno indicare, scegliendoli tra di loro, non meno quattro nominativi da candidare alla carica di componente del Consiglio Direttivo.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo affidare ai Rappresentanti di Circolo ed agli eventuali Rappresentanti Zonali incarichi ordinari e/o straordinari.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 27 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

I Soci propositori dovranno presentare le proposte al Consiglio Direttivo per iscritto.

Esse saranno sottoposte all’esame dell’Assemblea Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni.

Le modifiche saranno approvate con le maggioranze di cui all’art. 14.

Art. 28 – SCIOGLIMENTO 
L’Associazione può essere sciolta volontariamente con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, assunta col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad uno o più liquidatori che opereranno nell’osservanza della legge e delle norme sportive.

I beni sociali, pagati gli eventuali debiti dell’Associazione, saranno devoluti secondo legge vigente

Art. 29 – NORME GENERALI 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme della F.I.G., del C.O.N.I. e della legge ordinaria.

L’applicazione delle norme previste ai fini del raggiungimento delle agevolazioni fiscali ed in particolare quelle di cui all’art. 148  DGL 344 del 12/12/2003, contenute nel presente statuto, è inderogabile.

Organigramma

Presidente
Mauro Brunori

Consiglio Direttivo
Mauro Brunori, Nello Bernardi, Ettore Cocchi, Salvatore De Maria, Filippo Pacelli, Adriano Paolantonio, Patrizia Savelli

Giudice di Prima Istanza
Amelio Lombardi

Giudice di Seconda Istanza
Carlo Bolgeri

Revisore dei Conti
Emanuela Testi (Presidente Collegio Revisori)
Riccardo Ruggeri, Alessandro Nobile

Delegati

Archi di Claudio Golf Club: Fausto Morgantini

Country Golf Club Castelgandolfo: Bruno Mammetti

Golf Club Fioranello: Carlo de Meis

Golf Club Marco Simone: Adriano Paolantonio

Golf Club Mare di Roma: Giuseppe De Pauli

Golf Club Nazionale: Marinetta Saglio

Golf Club Parco de’ Medici: Ugo Gasperoni

Golf Roma: Riccardo Ruggeri

Olgiata Golf Club: Franco Properzi

Marina Velka Country Club: Patrizia Savelli

Terre dei Consoli Golf Club: Filippo Pacelli